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Ultima modifica: 26/11/2009 01:58:28 |
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Il Sistema Contributivo
Il finanziamento
La rete degli enti bilaterali del Turismo (nazionale, regionali, territoriali e centri di servizio) è finanziata dalle quote contrattuali di servizio dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori secondo misure e modalità definite dal CCNL Turismo. Il CCNL Turismo chiarisce che l'Ente Bilaterale è un istituto contrattuale, e quindi il finanziamento è un costo contrattuale. Le aziende sono tenute al versamento dello 0,40 della massa salariale (paga base + contingenza) di cui 0,20 a carico dell'impresa e 0,20 a carico del lavoratore.
Dal CCNL Turismo 19 luglio 2003:
Art. 21
(1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore.
(2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della contribuzione per il finanziamento degli Enti Bilaterali.
(3) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di contributi di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi.
(4) Il quindici per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti.
(5) Sulle somme riscosse per il tramite della convenzione in essere tra l'INPS e le organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL, la quota di competenza dell'EBNT è ridotta al dieci per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 2004.
(6) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 17 e 19, in ragione della provenienza del gettito.
(7) I contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali del turismo sono riscossi per il tramite dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi della convenzione stipulata tra l'INPS e le parti stipulanti il presente CCNL il 1° luglio 2002 e dell'accordo nazionale del 7 giugno 2002.
(8) I contributi riscossi dall'Ente Bilaterale Nazionale e quelli attualmente accantonati, dedotto quanto di competenza dell'EBNT, saranno trasferiti agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo.
(9) L'Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l'erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione ai contributi riscossi direttamente dagli stessi.
Come versare
E' attiva a livello nazionale la convenzione con l'INPS per il pagamento dei contributi dovuti al sistema della bilateralità del settore Turismo, che saranno versati utilizzando il Modello di Pagamento Unificato F24 usando l'apposito codice EBTU assegnato dall'Agenzia delle Entrate.
I datori di lavoro dovranno indicare nell'apposita sezione INPS dell'F24, distintamente dai dati relativi ai contributi obbligatori, nel campo "codice sede" il codice della sede INPS territorialmente competente, nel campo "causale contributo" il codice EBTU, nel campo "periodo di riferimento" il mese a cui il versamento si riferisce.
Per maggiori informazioni in merito, consigliamo la consultazione della Circolare INPS n. 20 del 29 Gennaio 2003.
La convenzione INPS
La materia è disciplinata dalla legge 4 giugno 1973 n.311, ai sensi della quale l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale può essere autorizzato dal Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale ad assumere il servizio di esazione dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti nazionali di lavoro.
Le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore turismo, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 21 del CCNL Turismo, hanno stipulato con l'INPS una convenzione che regola il funzionamento di tale servizio.
IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE MULTILOCALIZZATE
Cosa sono le "aziende multilocalizzate"?
Si considerano aziende multilocalizzate le aziende che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse, e facendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano accentrato in un'unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali del settore turismo.
Che cos'è il Fondo per il Sostegno al Reddito?
Il Fondo per il sostegno al reddito costituisce una forma di supporto al reddito destinato ai lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendali, interessati da periodi di sospensione dell'attività lavorativa.
Come si accede al Fondo di Sostegno al Reddito?
Possono beneficiare degli interventi del Fondo di Sostegno al Reddito i lavoratori dipendenti da Aziende che applichino il CCNL Turismo e siano in regola con i versamenti al sistema degli enti bilaterali.
Il datore di lavoro deve dimostrare di aver versato la quota di finanziamento agli enti bilaterali da almeno 2 anni dalla richiesta di interventi ed i lavoratori devono aver superato il periodo di prova.
La misura degli importi erogabili ai singoli lavoratori dipendenti sarà pari al 60% della retribuzione mensile lorda (paga base e contingenza) per un massimo di 3 mesi, salvo situazioni particolari specificamente motivate e approvate dal Comitato Direttivo dell'EBT.
Come si richiede il Sostegno al Reddito?
La domanda per usufruire degli interventi del Fondo è presentata con raccomandata dal singolo datore di lavoro corredata dell'accordo sindacale e della prova del versamento agli enti bilaterali e deve contenere:
• L'illustrazione delle cause della richiesta di intervento con descrizione dei processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale;
• L'elenco dei nominativi dei soggetti beneficiari degli interventi del Fondo, con l'indicazione degli importi richiesti per ciascun soggetto;
• L'indicazione della durata richiesta dell'intervento.
L'ente Bilaterale Nazionale comunicherà l'esito delle domande ai richiedenti entro 90 giorni della presentazione delle stesse, previo espletamento della relativa istruttoria, tenuto conto degli importi disponibili e dei limiti definiti dal CCNL.
L'azienda potrà richiedere di procede direttamente al versamento ai lavoratori, compensando gli importi versati ai lavoratori stessi con i futuri versamenti al Fondo.
L'EBNT provvederà all'erogazione dell'indennità di sostegno al reddito ai datori di lavoro richiedenti, che provvederanno a versarlo ai dipendenti interessati, fornendo all'EBNT evidenza dei versamenti interessati.
Non sono a carico dell'EBNT eventuali oneri (contributi previdenziali e assistenziali, imposte, ect…) dovuti in conseguenza dell'erogazione dell'indennità al lavoratore.
Destinazione del Fondo
In ciascun anno (1 gennaio – 31 dicembre), il complesso degli interventi non potrà impegnare più dell'80% della dotazione del Fondo al 31 dicembre dell'anno precedente.
Gli interventi relativi ai dipendenti di una singola azienda non potranno impegnare risorse di ammontare superiore ai contributi versati al Fondo dalla stessa azienda nei dieci anni precedenti.
In ogni caso gli interventi delle stesse aziende non potranno impegnare risorse di ammontare superiore al 25 % del Fondo complessivamente disponibile nell'anno (1 gennaio – 31 dicembre).
Come si alimenta il Fondo?
Il Fondo è alimentato dal 30% del contributo contrattuale dovuto per il finanziamento degli enti bilaterali. Per le aziende "multilocalizzate", tale quota è accantonata in un apposito fondo costituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo.
Nello specifico:
• la quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale e degli Enti Bilaterali Territoriali è fissata nella misura globale dello 0,40% di paga base e contingenza per quattordici mensilità;
• tali quote sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico.
Il Fondo per le aziende multilocalizzate
EBNT ha costituito l'apposito fondo previsto dal CCNL e, per le sole aziende "multilocalizzate" ha previsto uno specifico sistema di riscossione delle quote. Tale sistema consiste in 103 conti correnti, uno per ogni provincia, sui quali le imprese multilocalizzate, a partire dalle quote relative al mese di gennaio 2008, sono invitate ad effettuare mensilmente, entro il 16 del mese successivo a quello di retribuzione, il versamento relativo ai dipendenti delle unità produttive della provincia, specificando chiaramente nella causale la Ragione Sociale dell'azienda, nonché:
• la provincia;
• il periodo di paga cui si riferisce il pagamento, anno e mese.
Nello specifico, la stringa da utilizzare è la seguente: EBNT MULTI RM 0801 Ragione Sociale
Dove:
EBNT MULTI è l'identificativo per le aziende "multilocalizzate";
RM è la sigla della Provincia
0801 rappresenta l'anno 2008 e il mese di gennaio
Ragione Sociale è quella dell'azienda "multilocalizzata" versante.
Per eventuali chiarimenti gli uffici di EBNT sono a Vostra disposizione.
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