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Ultima modifica: 26/11/2009 23:39:47
La rete L'osservatorio Banche dati Sistema contributivo


ENTE BILATERALE NAZIONALE UNITARIO DEL SETTORE TURISMO

STATUTO

Articolo 1

Costituzione

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 del CCNL Turismo 30 maggio 1991 e successive modifiche ed integrazioni è costituito da FEDERALBERGHI, FAITA, FIAVET, FIPE, FEDERRETI e da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, e UILTuCS-UIL l'Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Settore Turismo di seguito denominato E.B.N.T. .

Articolo 2

Natura

L'E.B.N.T. ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro

Articolo 3

Durata

La durata dell'E.B.N.T. è a tempo indeterminato.

Articolo 4

Sede

L'E.B.N.T. ha sede in Roma.

Articolo 5

Soci

Sono Soci dell'E.B.N.T. le Organizzazioni Sindacali Nazionali

di cui all'articolo 1 del presente Statuto.

In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo. La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non da nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell'associazione, nè durante la vita dell'associazione stessa, nè in caso di suo scioglimento.

Articolo 6

Scopi

L'E.B.N.T. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il CCNL-Turismo in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.

A tal fine, l'E.B.N.T. attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:

a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;

b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;

c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;

d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/86;

e) istituisce la banca dati per l'incontro tra domanda e l'offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in attuazione di quanto previsto dal CCNL del Turismo 22 gennaio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

f) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;

g) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato nonché dei contratti a termine;

h) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;

svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

l) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;

m)istituisce il Comitato di Vigilanza Nazionale per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 19 del presente Statuto;

n) svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.

Articolo 7

Strumenti

Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l'E.B.N.T. potrà avviare, partecipare, o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazioni od enti, previa apposita delibera dell'Assemblea.

L'istituzione di organismi interni e/o funzioni stabili preposti al perseguimento degli scopi sociali è deliberata dall'Assemblea, che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.

Articolo 8

Finanziamento

L'E.B.N.T. è finanziato con le modalità stabilite dal CCNL Turismo 30 maggio 1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 9

Organi dell'E.B.N.T.

(1) Sono organi dell'E.B.N.T.:

- L'Assemblea

- Il Presidente

- Il Comitato Direttivo

- Il Collegio dei Sindaci

Articolo 10

Assemblea

(1) L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno dei soci di cui all'articolo 5.

(2) Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro spetta complessivamente un numero di voti eguale al numero dei voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da ripartirsi con le seguenti modalità:

- 15 voti spettano alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di cui 5 alla FEDERALBERGHI, 5 alla FIPE, 2 alla FAITA, 2 alla FIAVET, 1 alla FEDERRETI;

- 15 voti spettano alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di cui 5 alla FILCAMS-CGIL, 5 alla FISASCAT-CISL, 5 alla UILTuCS-UIL.

Articolo 11

Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Spetta all'Assemblea ordinaria di:

•  eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;

•  eleggere gli ulteriori dieci consiglieri del Comitato Direttivo;

•  provvedere all' approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'E.B.N.T.;

•  approvare i regolamenti interni dell'E.B.N.T.;

- deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 6 del presente Statuto;

- deliberare in ordine all'eventuale compenso per amministratori e sindaci;

- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;

- approvare i verbali delle proprie riunioni.

Articolo 12

Riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea si riunisce, altresì, ogni qualvolta sia richiesto da almeno dieci componenti effettivi dell'Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'EBNT.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, e cioè almeno sedici componenti.

Ciascun componente ha un voto.

Articolo 13

Il Presidente

Il Presidente dell'E.B.N.T. viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta fra i Consiglieri effettivi rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e la volta successiva tra i Consiglieri effettivi rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro. Il Presidente dura in carica per un quadriennio. Qualora, nel corso del quadriennio, il Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del quadriennio.

Spetta al Presidente dell'E.B.N.T. di:

- rappresentare l'E.B.N.T. di fronte ai terzi e stare in giudizio;

- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e presiedere le adunanze;

- presiedere le riunioni del Comitato Direttivo;

- sovrintendere alla applicazione del presente Statuto;

- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo;

•  svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea.

Il Presidente ha la firma sociale.

Articolo 14

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'E.B.N.T. viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta tra i Consiglieri effettivi rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e la volta successiva fra i Consiglieri effettivi rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro, il Vice Presidente sia scelto fra i rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e viceversa.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.

Articolo 15

Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo si compone di dodici membri così ripartiti:

a) Il Presidente dell'Assemblea;

b) Il Vicepresidente dell'Assemblea;

c) cinque consiglieri eletti, con metodo proporzionale, dal Collegio dell'Assemblea composto dai componenti nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro;

d) cinque consiglieri eletti dal Collegio dell'Assemblea composto dai componenti nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Articolo 16

Poteri del Comitato Direttivo

Spetta al Comitato Direttivo di:

- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;

- vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse dall'E.B.N.T. e riferirne all'Assemblea;

- provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'E.B.N.T.;

- assumere e licenziare il personale dell'E.B.N.T. e regolarne il trattamento economico;

- predisporre i regolamenti interni dell'E.B.N.T. ed il regolamento del Comitato di Vigilanza Nazionale e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;

- proporre all'Assemblea le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 6 del presente Statuto;

- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'E.B.N.T.;

- stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi da parte degli Enti Bilaterali Territoriali in caso di ritardato pagamento;

•  riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;

•  approvare i verbali delle proprie riunioni.

Articolo 17

Riunioni del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi, e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri effettivi del Comitato o dal Presidente.

La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.B.N.T..

Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, e cioè di almeno sette componenti.

Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno sette componenti.

Ciascun componente ha un voto.

Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa, senza diritto

di voto, un componente per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali di cui all'articolo 1 che non sia direttamente rappresentata in seno al Comitato medesimo.

Ogni componente il Comitato Direttivo, ad eccezione del Presidente e del vice Presidente, può delegare altro componente dell'Assemblea, secondo i criteri di cui all'articolo 15 lettere c) e d), a sostituirlo per una specifica riunione. La delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta prima dell'inizio della riunione.

Articolo 18

Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre componenti effettivi così designati: uno dalle Associazioni dei datori di lavoro, uno dai Sindacati dei Lavoratori, il terzo scelto di comune accordo fra gli iscritti al registro dei revisori contabili, che ne è il Presidente.

Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 C .C. in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'E.B.N.T. per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità procedurale.

I Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza voto deliberativo.

Articolo 19

Comitato di Vigilanza Nazionale

La composizione ed il funzionamento del Comitato di Vigilanza Nazionale sono stabiliti da apposito regolamento di cui all'articolo 11 del presente Statuto.

Al Comitato di Vigilanza Nazionale spetta esclusivamente di:

•  verificare la conformità degli statuti degli E.B.T. a quello definito in applicazione dell'articolo 13 del CCNL Turismo 30 maggio 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

•  svolgere l'attività di ricognizione degli accordi locali caratterizzati da sperimentazione volte a favorire una più ampia diffusione del sistema della bilateralità;

- esaminare le controversie inerenti l'interpretazione e l'applicazione degli Statuti degli Enti Bilaterali Territoriali;

- esaminare le proposte di modificazione degli Statuti degli Enti Bilaterali Territoriali e prestare il proprio parere in merito;

- esaminare i bilanci preventivi e consuntivi trasmessi dagli Enti Bilaterali Territoriali e riferire in merito al Comitato Direttivo.

Sino alla definizione del regolamento di cui al precedente comma 1 le funzioni del Comitato di Vigilanza Nazionale sono demandate al Comitato Direttivo.

Articolo 20

Patrimonio dell'EBNT

Le disponibilità dell'EBNT sono costituite dall'ammontare del

finanziamento di cui al precedente art. 8, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare del finanziamento stesso e degli interessi di mora per ritardati versamenti.

Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'EBNT le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio dell'EBNT ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.

In adesione allo spirito ed alle finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo, il patrimonio dell'EBNT è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 6 o accantonato - se ritenuto necessario o opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al

patrimonio dell'EBNT, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I singoli soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'EBNT sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso, o di recesso del singolo socio per qualsiasi causa.

E' fatto espresso divieto durante la vita dell'ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'E.B.N.T. il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione aventi finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente, secondo le determinazioni dell'assemblea o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21

Gestione dell'E.B.N.T.

Per le spese di impianto e di gestione l'E.B.N.T. potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'articolo 20. Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.

Articolo 22

Bilancio dell'EBNT

Gli esercizi finanziari dell'EBNT hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'EBNT e del bilancio preventivo.

Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere

approvati dall'Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 31 maggio dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale conto economico accompagnato dalla relazione del Comitato Direttivo e dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro 10 giorni dall'approvazione, alle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1 del presente Statuto.

Articolo 23

Liquidazione dell'EBNT

La messa in liquidazione dell'EBNT, è disposta, su concorde e conforme deliberazione dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali di cui agli artt. 1 e 5 del presente Statuto.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le suddette Organizzazioni Sindacali Nazionali, provvedono alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e tre nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte dirigente, il Presidente del Tribunale.

Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione dell'EBNT i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente, secondo le determinazioni dell'assemblea o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24

Foro competente

 Ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al presente Statuto sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 25

Modifiche statutarie

Qualunque modifica al presente Statuto, deve essere preventivamente decisa dalle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 1 e deliberata dall'Assemblea straordinaria dell'EBNT, con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea stessa.

Articolo 26

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

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