INTRODUZIONE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO
La rete degli enti bilaterali del Turismo (nazionale, regionali, territoriali e centri di servizio) è finanziata dalle quote contrattuali di servizio dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori secondo misure e modalità definite dal CCNL Turismo. Il CCNL Turismo chiarisce che l'Ente Bilaterale è un istituto contrattuale, e quindi il finanziamento è un costo contrattuale. Le aziende sono tenute al versamento dello 0,40 della massa salariale (paga base + contingenza) di cui 0,20 a carico dell'impresa e 0,20 a carico del lavoratore.
Dal CCNL Turismo 19 luglio 2003:
Art. 21
(1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore.
(2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della contribuzione per il finanziamento degli Enti Bilaterali.
(3) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di contributi di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultra mensile entro un periodo massimo di dodici mesi.
(4) Il quindici per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti.
(5) Sulle somme riscosse per il tramite della convenzione in essere tra l'INPS e le organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL, la quota di competenza dell'EBNT è ridotta al dieci per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 2004.
(6) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 17 e 19, in ragione della provenienza del gettito.
(7) I contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali del turismo sono riscossi per il tramite dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi della convenzione stipulata tra l'INPS e le parti stipulanti il presente CCNL il 1° luglio 2002 e dell'accordo nazionale del 7 giugno 2002.
(8) I contributi riscossi dall'Ente Bilaterale Nazionale e quelli attualmente accantonati, dedotto quanto di competenza dell'EBNT, saranno trasferiti agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo.
(9) L'Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l'erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione ai contributi riscossi direttamente dagli stessi.