Le Attività di EBNT

Apprendistato

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

La legislazione in materia di apprendistato è stata oggetto di numerose modifiche nel corso degli scorsi anni. La contrattazione collettiva ha dovuto conseguentemente adeguarsi a questi cambiamenti. Oggi, la fonte principale è rappresentata dal Decreto Legislativo n. 81/2015.

Le Parti Sociali, nel 2012, avevano sottoscritto l’Accordo per la disciplina contrattuale dell’apprendistato nel settore Turismo. L’intesa dava corso alle nuove disposizioni contemplate nel Decreto Legislativo n. 167/2011 e garantiva l’uniformità delle condizioni per il ricorso a questa importante tipologia contrattuale nel Settore.

I rinnovi contrattuali sinora realizzati hanno confermato l’impostazione dell’Accordo 17.04.2012, apportando alcune modifiche; altre se ne renderanno necessarie per rispondere alle novità del Decreto Legislativo n. 81/2015.

Fonti normative

  • Accordo 17.04.2012
  • Rinnovo CCNL Federalberghi e Faita
  • CCNL PE Ristorazione
  • CCNL Turismo per Agenzie di viaggio

Presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo opera la Commissione Paritetica Bilaterale apprendistato che svolge un'attività sistematica di rilevazione, elaborazione ed analisi dei dati afferenti alla diffusione del contratto di apprendistato, nelle sue varie articolazioni a livello nazionale, regionale raccoglie ed elabora le informazioni provenienti dai vari Enti Bilaterali Territoriali (EBT) nonché le normative regionali; può realizzare indagini e ricerche mirate per approfondire le problematiche e la diffusione di tale istituto.

Inoltre, è compito della Commissione, sulla base delle previsioni dell’Accordo 17.04.2012 e dei CCNL:

A) Ricevere l’autocertificazione redatta dall’azienda multilocalizzata della propria capacità formativa e del rispetto dell’integrale applicazione del CCNL. provvedendo ad effettuare la formazione nella sua interezza, assumendone la responsabilità, e attestando la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa. Si ricorda che per le aziende locali, la suddetta comunicazione va inviata all’Ente Bilaterale Territoriale competente;

B)Verificare, ove richiesto a cura dell’azienda multilocalizzata, la conformità dei piani formativi per la rispondenza alle disposizioni di legge, dell’Accordo 17.04.2012 e dei CCNL. L’azienda multilocalizzata può depositare presso EBNT i piani formativi standard previsti per svolgimento della formazione e la corrispondenza delle ore di impegno formativo minimo a quanto stabilito dal presente Accordo. La verifica di conformità relativa ai piani formativi standard aziendali dovrà avvenire entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei piani, comprovata da ricevuta e-mail o fax. Decorso detto termine, in assenza di tale parere, le aziende procederanno alle assunzioni degli apprendisti inviando EBNT copia della scheda formativa.

A) Azienda multilocallizata che RICHIEDE la verifica dei piani formativi standard aziendali a EBNT.

- Invia a EBNT i modelli "Autocertificazione", "Richiesta parere di conformità" e i piani formativi standard aziendali;
- Invia a EBNT il modello "Scheda degli interventi formativi" per ciascun lavoratore assunto (non completare l'ultima sezione "dichiarazione del datore")

B) Azienda multilocalizzata che NON RICHIEDE la verifica piani formativi standard aziendali

- Invia a EBNT il modello “Piano formativo individuale”

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